L'autocertificazione. Che cos'è e quando si può utilizzare

Al fine di facilitare il rapporto dei cittadini con la Pubblica Amministrazione, o cercare di farlo, nell'anno 2000 sono state emanate delle norme, tra cui il D.P.R. nr.445, che comunque per molti hanno hanno trovato difficile applicazione, si per la scarsa conoscenza dei cittadini sia per la disattenzione della Pubblica Amministrazione ancorata a vecchi canoni della burocrazia. Una delle grandi novità è stata l'autocertificazione, ossia una dichiarazione per mezzo della quale un cittadino "certifica da solo" dati che sono riportati nei certificati corrispondenti (certificato di nascita, di residenza, etc.) e ne hanno la stessa valenza giuridica.
Le dichiarazioni possono essere rilasciate da tutti i cittadini italiani, da quelli dell'Unione Europea ed anche dai cittadini extracomunitari, purchè in possesso di permesso di soggiorno valido e limitatamente ai dati attestabili dalla Pubblica Amministrazione.
Le autocertificazioni possone essere di due tipi: la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di nototrietà.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una dichiarazione sottoscritta dal privato cittadino e serve per "comprovare stati, fatti e qualità personali", che sono specificamente previsti dallo stesso DPR.445/2000, ed in particolare:

  • data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza;

  • godimento dei diritti civili e politici;

  • stato civile (celibe, coniugato, vedovo o stato libero);

  • stato di famiglia;

  • esistenza in vita;

  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;

  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

  • appartenenza a ordini professionali;

  • titolo di studio, esami sostenuti;

  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

  • situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali ;

  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;

  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;

  • stato di disoccupazione;

  • qualità di pensionato e categoria di pensione;

  • qualità di studente;

  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

  • di non essere l’ente destinatario dei provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 231/2001;

  • qualità di vivenza a carico;

  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;

  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà serve a comprovare stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza del destinatario e che non sono compresi nell’elenco sopra indicato e sostituiscono pienamente il relativo atto di notorietà. In questo caso il dichiarante può anche può anche attestare stati, fatti o qualità personali relativi ad altri di cui abbia diretta conoscenza.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere sottoscritte dall’interessato davanti al dipendente addetto. Possono anche essere presentate da persona diversa dall’interessato o inviate ed in questo caso è necessario allegare la fotocopia di un documento della persona che le ha firmate.
Con questa dichiarazione si può attestare ad esempio l'acquisto di un bene, la propria posizione lavorativa e la qualità di debitore.
Le dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà dirette a privati devono essere autenticate e sono sottoposte al pagamento dell’imposta di bollo.
La Pubblica Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi (ENEL, Telecom, RAI, etc) non possono richiedere certificati nei casi in cui è prevista l'autocertificazione e sono obbligate ad accettare l'autocertificazione. Per i soggetti privati invece non sussiste l'obbligo di accettare l'autocertificazione, ma possono comunque riceverla se vi consentono. Solamente l'’Autorità Giudiziaria non è obbligata ad accettare l’autocertificazione.

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3 commenti:

  1. mi sono recato presso una assicurazione che ha stipulato una convenzione don il mio datore di lavoro. l'assicurazione mi chiede per assicurare l'auto di mio figlio lo stato di famiglia costa 16 euro non accetta l'auto certificazione. trovo una cosa che non ha senso la legge Bersani cosa fa semplifica o ci fa pagare di più con il bollo. grazie di una risposta buona serata

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    1. In effetti i soggetti privati non sono obbligato ad accettare l'autocertificazione, ma possono comunque riceverla, ed in genere le compagnia assicurative non le accettano. In ogni caso credo che il risparmio netto, alla fine dei conti, valga comunque la spesa del bollo ed anche la perdita di tempo. Per chiarimenti circa la legge bersani può leggere questo post http://imieisoldi.blogspot.it/2010/11/bersani-e-lassicurazione.html

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  2. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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