Il 10 dicembre è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale nr.289- il Decreto del 15.11.2013 che rende effettive le modifiche
per il rinnovo della patente di guida.
Vengono così modificate, almeno in parte, le procedure che già avevamo descritto
in questo articolo circa il rinnovo
della patente di guida. In base al citato Decreto dal 10.01.2014 si
abbandonerà la vecchia procedura di rinnovo, ma viene lasciato un periodo di 30
giorni in cui può essere comunque esperito il vecchio iter, al fine di
consentire alle strutture sanitarie di adeguarsi alla nuova procedura. Vediamo
però nella sostanza cosa cambia.
La novità sostanziale del
rinnovo è che non verrà più inviato all’indirizzo di residenza il tagliando di
rinnovo che andava poi collocato sul documento
rinnovato ma verrà emesso un nuovo documento, con le caratteristiche previste
dall’Unione Europea per tutti gli Stati
membri. Per far ciò vengono stabilite delle procedure specifiche.
Innanzitutto i medici o le
commissioni mediche preposti alle procedure di rinnovo delle patenti di guida
dovranno accreditarsi presso il sistema informatico del Dipartimento per i Trasporti,
la Navigazione ed i Sistemi
Informativi e Statistici attraverso il sito web www.ilportaledellautomobilista.it,
al fine di poter procedere alla trasmissione telematica della documentazione
necessaria.
Il cittadino che deve
procedere al rinnovo deve munirsi di una fototessera, dell’attestazione di
versamento della somma di €.9,00 e dell’imposta di bollo pari a €.16,00.
Prima di trasmettere i
dati relativi alla relazione medica utile al rinnovo il medico, o la
commissione medica, inserisce i dati del documento e ne verifica la
rinnovabilità. Se l’esito è positivo compila i campi richiesti dal sistema. A
questi vanno poi allegati, sempre in via telematica, la fotografia e la firma
del titolare del documento nonché eventuali prescrizione per la guida o modifiche
al veicolo. Dovranno altresì essere inseriti i dati relativi alle attestazioni
di pagamento.
Si procederà quindi alla
conferma della conclusione delle operazioni di rinnovo. Se la procedura si
conclude con esito positivo il sistema genera una ricevuta che attesta il rinnovo della validità della patente.
Questa verrà stampata, timbrata e firmata dal medico che la consegnerà all’utente.
La ricevuta consente la guida ed ha una validità di 60 giorni, mentre il nuovo
documento verrà inviato all’indirizzo indicato dall’utente, con tempi stimati
in circa 10 giorni.
La verifica di
rinnovabilità di cui si parlava in precedenza può anche avere esito negativo,
ed in particolare nei seguenti casi.
· Se
la domanda di rinnovo è presentata prima di 4 mesi dalla data di scadenza della
stessa;
· Se
i dati presenti sul documento da rinnovare differiscono da quelli presenti
nella banca dati degli abilitati alla guida. In questo caso il medico, se la
visita ha esito positivo e su richiesta dell’utente, redige un certificato
cartaceo non in bollo, sulla quale viene apposta anche la fotografia del
titolare del documento. Quest’ultimo presenterà alla Motorizzazione Civile la
domanda di emissione del duplicato del documento esibendo la certificazione medica
originale e consegnandone una copia, oltre ad una secondo fotografia identica a
quella posta sulla certificazione medica. Questa documentazione consentirà al
titolare della patente di guidare sino al rilascio del nuovo documento.
· Se
il titolare del documento ha chiesto il rinnovo ad un medico monocratico mentre
doveva essere sottoposto a visita da parte di una commissione medica. In questo
caso il medico non effettua alcuna visita e indirizza l’utente presso una
commissione medica;
· Se
nella banca dati degli abilitati alla guida sono stati indicati motivi ostativi
al rinnovo del documento. In questo caso il medico invia l’utente presso gli
uffici della Motorizzazione Civile
al fine di verificare i motivi che ostacolano il rinnovo della patente.
Si parlava prima di
prescrizioni alla guida o di modifiche al veicolo che il medico o la
commissione medica possono prescrivere all’atto del rinnovo della patente di
guida. Queste sono standardizzate attraverso dei codici indicati nell’Allegato
nr.1 del Decreto Legislativo nr.59/2011
e vengono riportate al nr.12 della nuova patente di guida. In linea generale i
codici indicati con i numeri da 1 a 99 sono quelli standardizzati a livello
comunitario mentre quelli indicati con il numero 100 o superiori sono i codici
nazionali e valgono esclusivamente per la guida nel territorio nazionale. Esempi
di prescrizioni sono la guida con
occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici, protesi per gli arti. Tra le
prescrizioni vi sono anche delle limitazioni alla guida (indicate nella categoria
nr.5), ed il titolare può essere autorizzato a guidare solo in orari diurni, entro
un certo kilometraggio dal luogo di residenza (o nell’ambito di una città o di
una regione), senza passeggeri, con limiti di velocità specifici, solo se
accompagnato da titolare di patente o non essere autorizzato a guidare in
autostrada. Possono essere indicate anche modifiche al veicolo, ad esempio la
leva del cambio adattata, il pedale della frizione adattato, i dispositivi frenanti
modificati, acceleratore modificato, oppure i comandi di luci, tergicristalli e
indicatori di direzioni modificati. Possono anche essere inserite indicazioni a
carattere amministrativo. Come detto queste prescrizioni sono indicate nella voce
nr.12 della patente di guida, ma se riguardano tutte le categorie per le quali
è stata rilasciata la patente possono essere indicati sotto le voci 9, 10 e 11.
Qualora voleste avere
delucidazioni circa il periodo di validità delle patenti di guida, potete
leggere questo
articolo, in cui sono indicate, in via generale, le varie scadenze.
Ti è piaciuto questo articolo? Ti è stato utile? Allora perchè non farlo leggere anche ad altre persone? Usa i pulsanti qui sotto per condividerlo. E perchè perdere i nuovi articoli? Iscriviti ai miei feed e li riceverai in anteprima.
Nessun commento:
Posta un commento