Il 15 maggio 1997, con la Legge nr.127 detta Legge Bassanini, viene inserita istituita la figura dell’ausiliario del traffico. Tale norma attribuisce ai Comuni la facoltà di a determinate persone le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta.
Le categorie di persone individuate sono i dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi ed il personale ispettivo delle aziende che esercitano il trasporto pubblico. Alla seconda categoria, oltre alle violazioni in materia di sosta vengono anche attribuite funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico. La nomina come ausiliario del traffico deve essere individuale e gli stessi non devono avere pendenze o precedenti penali. Gli ausiliari del traffico possono autonomamente produrre atti giuridicamente validi e quindi possono autonomamente procedere alla contestazione delle violazioni che accertano. Agli stessi è anche stata attribuita la competenza a disporre la rimozione dei veicoli che in sosta che impediscono l’accesso o lo spostamento di altri veicoli regolarmente parcheggiati, dei veicoli in doppia fila e di quelli in sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei mezzi pubblici.
A seguito di sentenze, circolari e disposizioni varie si è giunti a chiarire quali siano le competenze degli ausiliari del traffico. innanzitutto gli ausiliari devono essere dotati di un abbigliamento specifico che li renda riconoscibili ma che non deve contenere simboli o scritte simili a quelle utilizzate dalle Forze di Polizia. Per quanto riguarda i poteri di accertamento degli ausiliari del traffico, questi sono limitati alle sole violazioni relative alla sosta nelle sole aree date in concessione (i parcheggi con strisce blu) e negli spazi immediatamente adiacenti che costituiscano lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie ad utilizzare il parcheggio da parte degli utenti della strada (Chiaramente la limitazione ai poteri di accertamento in tali spazi non riguarda gli ausiliari dipendenti delle aziende di trasporto, la cui competenza opera anche nelle cd. corsie preferenziali e nelle aree di stazionamento e fermata dei mezzi pubblici).
Posti come punti fermi quindi i luoghi in cui gli ausiliari possono operare, qualora venga contestata un’infrazione commessa al di fuori di tali spazi, è senz’altro possibile presentare ricorso avverso la sanzione.
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