Ricorsi per divieto di sosta e strisce blu: possibili!

Ormai le strisce blu hanno invaso le città, costringendo gli automobilisti a sborsare ingenti somme di denaro per poter parcheggiare il proprio veicolo, non essendo peraltro esenti dal ricevere multe anche se hanno provveduto al pagamento del biglietto, in quanto lo espongono in zone poco visibili dell’autovettura o l’ausiliario del traffico distrattamente non lo vede. Ma siamo proprio sicuri che le zone destinate alla sosta a pagamento, ossia quelle delimitate dalle famose strisce blu, siano legittime? Se non lo fossero, sarebbero valide le contravvenzioni elevate per divieto di sosta?

Cominciamo con il dire che nei centri abitati l’ente proprietario delle strade è il Comune, che ha il compito di stabilire dove la sosta sia vietata o limitata, anche temporaneamente (es. per mercati rionali, manifestazioni o pulizia delle strada). Il Comune può anche individuare delle aree in cui la sosta sia consentita solamente dietro pagamento di una tariffa e l’utente dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento attraverso l’esposizione del relativo biglietto. Quindi abbiamo capito come prima cosa chi individua le aree di parcheggio e cosa sono.

Ora mettiamo un altro punto fermo, poi capiremo il perchè. Sapete cos’è la carreggiata? Sicuramente si, ma vediamo come il Codice della Strada (ossia una Legge dello Stato) la definisce: “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine”. Perchè abbiamo definito la carreggiata? Perchè il Codice della Strada stabilisce che le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori dalla carreggiata. Quindi? Quindi la moltitudine di aree di parcheggio delimitate da strisce blu, cioè a pagamento, che si trovano lungo la carreggiata e ne causano un restringimento, violano la Legge dello Stato e se una cosa viola la Legge dello Stato è illegale. Quindi se vi viene elevata una contravvenzione perchè avete parcheggiato in una di queste zone potete proporre ricorso, sapendo che già diversi Giudici di Pace hanno accolto questa tesi. 

Sempre il Codice della Strada stabilisce che “Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art.3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato»”

Quindi, anche quando nei pressi delle aree di parcheggio a pagamento non esistono zone di parcheggio non a pagamento, sarà possibile contestare il verbale per divieto di sosta ricevuto e presentare ricorso.

Con questo non voglio dire che chiunque può disattendere le regole e poi ricorrere avverso eventuali sanzioni, perchè comunque c’è sempre qualche cavillo che salva, ma che spesso sono le stesse amministrazioni a violare la Legge e che sarebbe il caso che qualunque ente dello Stato cominciasse a dare l’esempio e rispettasse la Legge, non utilizzando a sua volta ogni minimo cavillo per aumentare le entrate.

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2 commenti:

  1. Sarebbe ora di finirla con richieste di soldi per ogni stupidaggine. Poi questi soldi non dovrebber essere utilizzati per fare altri parcheggi? E invece dove vanno?

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  2. Giusto!!!! E poi almeno si trovassero dei posti, ma devo comunque girare sempre per un'ora? E allora cosa devo pagare? I loro stipendi?

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