Per i motivi più disparati, oggi le coppie di fatto sono in numero sempre più elevato. Innanzitutto diciamo che con questo termine si indicano tutte quelle coppie che, pur convivendo, non hanno contratto matrimonio. Sino ad oggi la legge italiana non riconosce a queste famiglie le stesse garanzie di quelle che sono convolate a nozze.
Esistono numerose differenze tra i due tipi di famiglie, a livello normativo. Ad esempio in caso di separazione tra conviventi, il diritto a continuare ad abitare nella casa coniugale spetta al proprietario o al titolare del contratto di affitto. In caso di decesso al convivente superstite non spetta alcun diritto di successione o pensione di reversibilità, così come non ha diritto ad alcuna parte del TFR.
Per ovviare a questi vuoti normativi si può approfittare di alcune Leggi speciali ma soprattutto è utile ricorrere alla stipula di particolari contratti, che sono definiti contratti di convivenza. Utilizzandoli si potranno così definire alcuni aspetti del rapporto di coppia, facendo così in modo che le persone che compongono queste famiglie abbiano gli stessi diritti di quelle che vivono all’interno di una famiglia nata dal matrimonio.
Come sappiamo i contratti, di qualsiasi tipo, possono essere sia verbali che scritti, ma in determinati casi è meglio ricorrere alla forma scritta, per fare in modo che gli accordi presi rimangano anche a distanza di tempo.
Tra i vari aspetti che regolano la vita familiare di una coppia di fatto, ma non solo, sarà opportuno definire quelli più importanti. Tra questi si possono inserire il contributo economico che ognuno deve fornire per la gestione familiare, quale sia il proprietario dell’abitazione familiare ed a chi, in caso di separazione, debba essere assegnata. Come debbano essere gestiti i beni comuni e di ciascuno, a chi ed in che misura spetti un eventuale assegno di mantenimento in caso di separazione. Oltre a questo tipo di contratto sarà opportuno che entrambi i componenti redigano un testamento. Infatti ad oggi non esiste alcuna norme che stabilisca diritti di successione per il convivente superstite. Per questo, rispettando comunque i limiti della quota legittima (che consiste nella parte di patrimonio che spetta di diritto al coniuge, ai genitori ed ai figli), è opportuno indicare chiaramente la quota spettante al convivente. Una volta redatto il contratto andrà fatto autenticare da un notaio, così saranno certe sia le identità, le firme e la data di sottoscrizione.
Utilizzando questi contratti non si raggiungerà l’uguaglianza dei diritti tra una coppia sposata ed una coppia di fatto, ma si raggiungerà comunque un buon livello di sicurezza per entrambi i conviventi.
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