Il lavoratore dipendente, come tutti, può ammalarsi, e fino al 31 gennaio doveva farsi consegnare un certificato medico che attestasse e consegnarlo al datore di lavoro ed all’INPS. Dal 1 febbraio però le regole sono definitivamente cambiate ed ora l’invio deve avvenire per via telematica, sia per il settore pubblico che per quello privato.
Ma se per il settore pubblico è obbligatorio che sia l’INPS a trasmettere la certificazione, per il settore privato questo può avvenire solo se l’azienda ne fa esplicita richiesta. Se il datore di lavoro quindi non richiede l’invio della documentazione sulla propria casella di posta elettronica certificata (PEC) sarà dunque il lavoratore a doverla consegnare entro due giorni dal rilascio, mentre sarà comunque sempre il medico a inviare la documentazione all’INPS.
Ma vediamo in pratica quali sono i possibili casi che si possono verificare.
1) in caso di malattia il lavoratore chiama il medico per una visita domiciliare. Se il medico è provvisto di computer portatile e altro dispositivo simile dotato di collegamento ad internet, redigerà il certificato e lo invierà all’INPS. Se ha la possibilità di stamparlo immediatamente consegnerà la copia cartacea al lavoratore che, se dipendente del settore privato lo consegnerà al proprio datore di lavoro entro due giorni, mentre se è dipendente del settore pubblico non dovrà fare altro. Se invece il medico non ha possibilità di stampare comunicherà al lavoratore il numero del certificato. Questi se è dipendente del settore privato provvederà a stamparlo tramite il sito dell’INPS (sono necessari il numero identificativo ed il codice fiscale del lavoratore) e lo consegnerà al datore di lavoro entro due giorni. Se dipendente pubblico non ha altri obblighi.
Se invece il medico non ha disponibilità di collegamento ad internet il medico emetterà il certificato dal proprio studio in un secondo momento e lo consegnerà poi al lavoratore che procederà come sopra.
2) Se il lavoratore si reca presso lo studio medico si possono avere due casi: a) il medico stampa il certificato composto da attestato di malattia e certificato di malattia. Il primo attesta solo che il lavoratore è ammalato senza alcuna diagnosi, mentre il secondo riporta anche la diagnosi. Consegnerà il tutto al lavoratore che poi provvederà a consegnare il solo attestato al proprio datore di lavoro,se privato, mentre non dovrà fare altro se dipendente pubblico. Se il medico non può provvedere alla stampa ne comunicherà il numero al lavoratore che poi provvederà alla stampa tramite il sito dell’INPS.
3) se il lavoratore si reca in ospedale può accadere che la struttura abbia attivato oppure no i canali telematici. Se sono stati attivati il lavoratore riceverà il certificato e, se dipendente privato, lo consegnerà all’azienda. Se invece non sono stati attivati ricevere il certificato in forma cartacea e il lavoratore, sia pubblico che privato, dovrà consegnarlo al suo datore di lavoro.
In ogni caso quindi (tranne che per le strutture pubbliche) il medico deve dotarsi di un collegamento telematico che gli consenta di inviare la certificazione all’INPS che la invierà al datore di lavoro pubblico o a quello privato se ne ha fatto richiesta. Se il medico non ha ottemperato a l’obbligo di trasmissione telematica è passibile di sanzioni, che possono arrivare sino al licenziamento o al risoluzione della convenzione con le ASL per i medici di base, tranne nel caso in cui l’impedimento derivi da motivi tecnici.
In ogni caso per il lavoratore si avranno meno obblighi per la consegna del certificato medico e potrà quindi preoccuparsi solo della sua guarigione.
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Ma che casino.... una volta era tutto molto più semplice! Possibile che, oggi per Guadagnare Soldi occorra scontrarsi con tutta questa burrocrazia?
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