Attestato di rischio. Fondamentale documento

Tutti i proprietari di un veicolo hanno una propria storia pregressa, che le compagnie assicurazioniassicurative utilizzano per valutare il rischio che assumono sottoscrivendo con lui un polizza RC auto. Come fanno le compagnia a conoscere la nostra storia?
Attraverso un unico e semplice documento: l’attestato di rischio. Nell’attestato di rischio vengono in particolare valutati gli ultimi cinque anni e vi sono riportati i sinistri che si sono verificati in quel periodo. Se si è sottoscritto un contratto bonus/malus (quindi quasi sempre) sull’attestato viene anche riportata la classe di merito, sia quella “interna” che quella “universale”. Questo documento diventa quindi fondamentale nel momento in cui si decide di cambiare compagnia assicurativa in quanto permette al cliente di conservare la classe raggiunta ed alla compagnia di conoscere il grado di rischio del nuovo cliente.
La compagnia con cui siamo assicurati è tenuta a trasmettere l’attestato di rischio al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, comunicandogli inoltre eventuali variazioni contrattuali nonchè le modalità per una eventuale disdetta. Nel caso dopo l’invio dell’attestato la “sinistrosità” del cliente sia stata aggiornata a suo favore, come nel caso in cui un sinistro addebitato al cliente sia stato poi valutato come di non sua responsabilità e quindi intervenga una diminuzione della classe di merito, la compagnia è tenuta ad inviare il nuovo attestato, anche se il cliente ha nel frattempo cambiato compagnia. In quest’ultimo caso il cliente produrrà alla nuova compagnia l’attestato aggiornato e verrà riformulata la polizza in base ai nuovi dati.
Anche in caso perdita di possesso del veicolo (per furto, esportazione, demolizione, etc.) avvenuta dopo la conclusione del cd. “periodo di osservazione” la compagnia è ugualmente obbligata ad inviare l’attestato. Se all’atto della stipula di un contratto con una nuova compagnia non viene consegnato l’attestato di rischio in corso di validità, la nuova polizza sarà assegnata automaticamente alla classe 18. Si ha comunque la facoltà di consegnare lo stesso entro 3 mesi dalla stipula e poter così riconteggiare la polizza. La validità dell’attestato di rischio è di 12 mesi slavo che il contraente non dichiari di aver di non aver circolato dopo la scadenza dell’ultima polizza ed in questo caso la validità è di 18 mesi. Nel caso invece sia intervenuta una perdita di possesso prima della scadenza del periodo di osservazione (quindi non si riceverà un nuovo attestato) l’ultimo attestato di rischio ricevuto avrà una validità di 12 mesi a partire dalla data di perdita di possesso. In caso non fossimo più in possesso dell’attestato di rischio già rilasciatoci (per smarrimento, deterioramento o perchè non pervenutoci) si deve richiedere l’emissione di un duplicato alla compagnia emittente che verrà rilasciato entro 15 giorni senza alcun addebito.  

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