La giustizia civile italiana rischia il collasso con circa 5,5 milioni di cause in pendenza, anni di attesa per celebrare un processo ed avere solo la speranza di giungere ad una conclusione. Molte di queste cause probabilmente potrebbero essere risolte prima di arrivare in giudizio, facendo si che il carico di lavoro della giustizia civile diminuisse, e conseguentemente poter dare risposte ai cittadini.
Proprio per poter tentare di risolvere molte processi prima dello svolgimento del processo è stato emanato il decreto legislativo nr.28 del 04 marzo 2010, che introduce lo strumento della mediazione per le materie civili e commerciali, per tentare appunto di risolvere le controversie in sede extragiudiziale.
Viene quindi istituita la figura del mediatore il quale si occuperà di due tipi di mediazione, ossia una nella quale si tenta di trovare un accordo tra le parte in causa, e l’altra per mezzo della quale vengono formulate proposte per tentare di risolvere la controversia. Il mediatore non può prendere decisioni vincolanti per le parti. Rapporti con il processo: la mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice
Viene quindi istituita la figura del mediatore il quale si occuperà di due tipi di mediazione, ossia una nella quale si tenta di trovare un accordo tra le parte in causa, e l’altra per mezzo della quale vengono formulate proposte per tentare di risolvere la controversia. Il mediatore non può prendere decisioni vincolanti per le parti. Rapporti con il processo: la mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice
La Legge prende individua tre tipi di mediazione:
- la mediazione obbligatoria, che entrerà in vigore solamente il 20 marzo 2011, obbliga la parte che cita in giudizio a tentare la mediazione. Questo tipo di mediazione può essere effettuata, ad esempio, per procedimenti riguardanti sinistri stradali, liti condominiali, successioni ereditarie;
- la mediazione volontaria: in questo caso le parti, sia prima che durante il processo, possono tentare la mediazione per arrivare ad una conclusione extragiudiziale;
- la mediazione demandata dal giudice. In taluni casi il Giudice, in qualsiasi stato del procedimento e prima della discussione della causa giudizio, può invitare le parti a tentare una mediazione e se queste accettano la causa verrà rinviata per il tempo strettamente necessario al tentativo di mediazione.
Nel decreto 28/2010 sono previsti anche casi in cui la mediazione non è possibile, e sono espressamente elencati nell’art.5 comma 4
Ritengo sia un ottimo strumento che vedremo meglio in seguito.
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